Ritenute fiscali e appalti 2020: I passi FACILI per adeguarsi quando l’appalto i supera i 200.000 € l’anno
Ritenute fiscali appalti 2020: Il 01/01/2020 è entrata in vigore in materia di appalto la legge 19/12/19 157.
E i cambiamenti sono parecchi.
Come sempre, anzi con qualche aggiunta extra questa volta, la confusione regna sovrana.
“Grande è la confusione sotto il cielo…” diceva Mao Tse Tung
La mia azienda si deve adeguare? Ma ci rientro o no? E se ci rientro cosa devo fare?
Basta che la cooperativa mi dia la documentazione e sono ok?
Se hai un appalto in corso che supera i 200.000€/all’anno con una società/cooperativa o anche dei contoterzisti, queste nuove disposizioni ti riguardano.
Ma prima di tutto direi che occorre capire se sei obbligato o meno a prenderti in carico i nuovi obblighi sulle ritenute fiscali sugli appalti 2020
E qui casca l’asino, perchè in giro si sente ogni genere di sciocchezza.
Questo articolo serve per fare un pò di chiarezza.
L’altro giorno ero ospite di un’azienda emiliana proprio sul tema delle ritenute fiscali sugli appalti nel 2020.
Parlando con il responsabile acquisti, viene fuori che hanno più appalti con diverse società logistiche.
Nell’ultimo periodo hanno passato qualche guaio a causa di una di queste, e sono ancora piuttosto spaventati per le conseguenze. Comprensibile chiaramente.
Essendo un’azienda strutturata e seria sono stati informati dai professionisti che li seguono e dalla loro associazione di categoria che dal primo di gennaio sono entrate in vigore nuovi obblighi in tema di appalti “superiori ai 200.000€”.
Te la faccio breve, perchè questo argomento merita una trattazione specifica che trovi nel Manuale Spiccio GRATUITO per l’appalto regolare (che ti consiglio vivamente di scaricare qui sotto).
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Questo responsabile acquisti mi dice che tutti i suoi fornitori in appalto (2 cooperative) rientrano nelle casistiche (sono 5) previste dalla normativa e devono adeguarsi alle nuove norme sulle ritenute fiscali sugli appalti 2020.
“Così siamo più tranquilli anche noi, ci devono dare tutta la documentazione prevista dalla legge”.
Tra l’altro aveva avuto il giorno precedente l’incontro con me un appuntamento a questo riguardo con una delle 2 cooperative in appalto (un grosso consorzio), che prontamente gli ha detto “certo, noi applichiamo le nuove normative su tutti i nostri appalti, ci mancherebbe!”
Tutto contento, questo responsabili acquisti mi fa “eh questi sono seri!”
“E l’altra cooperativa?” gli faccio io .
“Mah, mi hanno detto che stanno guardano se rientrano o no, ma in ogni caso li obblighiamo ad adeguarsi. Anche la nostra associazione di categoria ci ha detto che sono tenuti a farlo!”
- La prima cooperativa (una cooperativa aderente sì ad un grosso consorzio, ma neocostituita da 6 mesi) , con una sicurezza che in questi giorni (scrivo il 5/02/2020) nemmeno i più grandi studi del lavoro italiani hanno, non ha l’agenzia delle entrate (perchè manca ad oggi una delle cause esimenti, cioè che ti escludono d’ufficio dall’applicazione della nuova normativa sulle ritenute fiscali appalti 2020), che non hanno ancora le software house principali che devono ancora rilasciare delle specifiche release per i gestionali paghe, e su delle norme che confliggono con lo statuto del contribuente e che forse costringeranno qualche mese di rinvio, è perfetttamente certa di rientrare e di essere “ready” al cambiamento e perfettamente allienata.
Cambiamento che comporterà per la sua amministrazione e consulenti giorni di lavoro extra per elaborare (come prevede la normativa) f24 ad hoc con indicate le esatte contribuzioni di ogni lavoratore impiegato nell’appalto.
Compresi i calcoli delle ferie, assenze retribuite, malattie ecc. Una passeggiata di salute insomma… Ma loro sono sul pezzo.
Comincio a realizzare il disastro in corso. Il Responsabile vede che comincio a farmi serio. “ma Dr. Giarola, cosa c’è?”
“Lei dice con certezza che queste 2 cooperative rientrano nelle 5 casistiche che obbligano ad adeguarsi alle nuove normative. Possiamo vederle insieme? Anche perchè se così fosse, comincio a sentire puzza di appalto non genuino… “
Salta dalla sedia. “No, no. Siamo attenti su queste cose Giarola! Con quello che abbiamo passato negli ultimi anni!”
“Immagino. Proprio per questo mi faccia dare un occhio se ci rientrano veramente o no.
Perchè se non sono obbligati a rientrare e lo fanno lo stesso, non è che “le mandano solo documentazione extra per farla stare più tranquillo”, ma la portano dentro degli obblighi di verifica che ad oggi fanno gli ispettori. E che domani si prende in carico lei. E se non fa nel modo corretto, ne risponde in solido”
“Ehm, ok Giarola”….
Viene fuori che una di queste casistiche non si presentava: la 5 caratteristica che deve avere l’appalto per richiedere l’adeguamento alle nuove normative sull’appalto
“5)Utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque formula”
Nessuna delle 2 cooperative stava usando beni del committente. ZERO.
Per sicurezza vado nei magazzino e guardo tutto. Tutto di proprietà o di noleggio (reale, non giuridico) delle 2 società.
L’appalto era regolare dalla testa ai piedi.
Anche perchè l’art 1655 cod. civile mi dice che l’organizzazione dei mezzi e del personale deve averla il fornitore, e se usa quella dell’appaltatore l’appalto non è proprio regolarissimo… Se viene un ispettore e gli dico che sto usando da fornitore i mezzi del mio committente sente odore di intermediazione di manodopera.
Non è il massimo.
SE NON SI PRESENTANO TUTTE E 5 LE CARATTERISTICHE INDICATE DALLA NORMATIVA, NON SI DEVE RIENTRARE IN QUESTI OBBLIGHI
Non è facoltativo rientrarci o meno. O ci sono le condizioni (e ci sono tutte) o non ci sono.
Perchè se tu dici a me stato che ci rientri, è non è vero perchè una delle clausole non c’è (come in questo esempio), mi stai dicendo una falsità.
Non ti sanziono, perchè ad oggi non sono previste sanzioni se dichiaro in modo errato che rientro quando non è vero, ma è sbagliato. E da fessi, se posso permettermi. Vediamo perchè.
“Vabbe dai Giarola, ma meglio delle sicurezze in più che in meno, no?”
Ecco cosa tocca a questa azienda come obblighi, rientrando (senza esserne dovuta) nelle nuove norme in materia di appalto.
- Il 16 del mese deve essere effettuato versamento da parte della cooperative in appalto con distinte deleghe per ciascun committente, e senza possibilità di compensazioni.
In maniera distinta, con un codice identificativo del committente che identifica le esatte contribuzioni versate per i lavoratori presenti su ogni appalto
Quindi al 16 del mese la cooperativa in appalto fa il versamento.
- Nei 5 giorni successivi la scadenza del versamento delle ritenute fiscali l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente le deleghe f24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali.
Operate nei confronti dei lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente su quell’appalto specifico
Una delega f24 personalizzata ad hoc con codice fiscale del committente.
C’è la delega, c’è il mio codice fiscale, c’è l’importo delle ritenute.
- L’appaltatrice deve mandare un elenco di tutti i lavoratori che hanno lavorato anche 1 ora su quell’appalto.
- Identificati soggettivamente con nome, cognome codice fiscale (e non solo codice fiscale, come male interpretato spesso)
Con il dettaglio delle ore prestate presso ciascun appalto
Primo punto dolente: non è semplice calcolare le esatte contribuzioni, dato che può capitare che il personale di cooperativa faccio 5 ore da te su 20 giorni, 6 giorni li lavora in un’altra azienda o magari il 15 del mese dopo aver fatto 6 ore da te, ne fa 2 su un’altro appalto…
A livello gestionale per la cooperativa (e i suoi consulenti e amministrativi) è un parto!
Ma mettiamo che abbia personale “fisso” in un appalto, quindi sa che in un mese hanno lavorato solo la da te.
Secondo punto dolente:
La norma parla di ore prestate. Da intendersi retribuite.
E se il lavoratore ha fatto delle ferie, come le imputo??? Le ferie hanno contribuzione ovviamente e la cooperativa le paga.
Esempio: Luca Giarola ha lavorato 100 ore, e ha fatto 68 ore di ferie in Gennaio.
Avrà retribuzione contribuzione e ritenute fiscali anche sulle 68 ore di ferie.
Altrimenti non mi quadra l’f24.
Prestate quindi deve intendersi retribuite.
E la malattia?
Permessi?
Insomma, hai capito. Non è semplicissimo adeguarsi alla nuova normativa sulle ritenute fiscali sugli appalti 2020.
In pratica devi fare la somma di tutti imponibili fiscali e di tutte le ritenute ad hoc dei singoli lavoratori, per le singole ore e alla fine ti quadra con l’f24 che la cooperativa ha pagato con il codice identificativo
“Eh ma sono cose che farà la cooperativa, non è un problema mio! Chissenefrega, a me basta ricevere il documento!”
Qualche professionista sta dicendo queste cose alle aziende, che a cuor leggero stanno dicendo ai loro fornitori che rientrano nei cambiamenti anche quando non è così e potrebbero evitare.
Così “hanno carte in più che le tutelano”. Come è successo nell’esempio di inizio articolo.
Ma a te non basta ricevere il “documento”
Ritenute fiscali sugli appalti 2020: Ecco i nuovi obblighi del Committente (non sono simpatici)
La norma dice : il committente è tenuto a verificare attentamente i dati forniti dall’impresa appaltatrice.
Chi ti dice che “non sei tenuto a controllare la documentazione” ti sta mettendo nei guai.
La norma è chiarissima. Se il tuo appalto rientra nelle casistiche individuate dalla normiva, sei tenuto a verificare che i dati forniti dalla cooperativa ci siano, siano completi e regolari.
Quante ore hanno fatto nel tuo appalto? Le hanno dichiarate tutte? Hanno pagato i contributi su queste ore e combaciano gli f24 “ad hoc”?
Perchè da adesso ne hai responsabilità. Lo stato anzichè fare fare questi controlli ai suoi ispettori, che sono pochi e non ci saltano spesso fuori, ha avuto l’idea di farli fare al committente.
E se il committente non li fa, o li fa male, paga. Perchè QUALCUNO ALLA FINE PAGA SEMPRE. Non è lo stato, e se salta, non è nemmeno la cooperativa (poi non parliamo di subappalti ecc.)
Ci sarà qualcuno nel committente che questi controlli deve farli, spendendo tempo e denaro.
E SE DAI TUOI CONTROLLO QUALCOSA NON QUADRA (e prima o dopo vedrai che qualcosa non quadrerà…)?
STEP 1:
- sospendi il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice finchè dura l’inadempimento stesso e fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio
Siamo prudenti, probabilmente la media delle ritenute fiscali è più elevata (23/27 mediamente).
Il 20% non glie lo paghi. Intanto metti fieno in cascina perchè prima o poi per lo Stato paghi tu.
STEP 2:
- entro 90 giorni giorni (gli hai dato 3 mesi di tempo per sistemarsi), scatta l’OBBLIGO PER TE di dare segnalazione all’agenzia delle entrate.
Poi l’agenzia delle entrate esce subito con ispezione e allerta la guardia di finanza.
Entro 90 giorni comunicazione all’agenzia delle entrate territorialmente competente rispetto all’inadempimento del proprio appaltatore.
- Poi 1)esce l’ispezione, 2)vedranno che non hanno pagato, 3)chiederanno l’adempimenti, 4)non riescono ad adempiere 5)vanno dal denunciante: “allora intanto ci paghi tu le ritenute, poi intanto facciamo saltare l’appalto è meglio che ti cerchi un altro appaltatore
Devi denunciare in pratica la cooperativa in appalto.
Se non lo fai è responsabilità e sanzione.
Responsabilità e sanzioni paritetiche rispetto a quelle del soggetto inadempiente.
Ritenute fiscali e appalti 2020: conviene al committente porre in essere tutto questo meccanismo se non ci sono i requisiti?
La mia risposta è no come sto dicendo ai clienti e nel mio incontro formativo.
Se siete obbligati la fate e la fate bene.
Se non siete obbligati, cosa vi mettete in un ginepraio per niente creando un sistema di responsabilità del genere?
Ripeto: è giusto (come dico sempre da tutte le parti, libri compresi) tutelarsi in ogni modo. Ma occorre farlo realmente e nel modo più concreto e pratico possibile.
Ps: Per la cronaca quel responsabile acquisti mi ha ringraziato e gli è venuto più di qualche dubbio su quel primo fornitore così “splendido”…
Scarica la guida per l’appalto regolare gratuita che vedi qui sotto che ti spiega passo passo, come appaltare in modo regolare, sicuro ed EFFICIENTE sui costi.
Come vedi prendere delle cantonate nel settore degli appalti è un attimo. E se hai un dubbio commenta qui sotto o mandami una mail a luca.giarola@logisticazero.com 😉
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Danila Papalia
Posted at 14:16h, 10 FebbraioArticolo chiaro e molto attento sulle spiegazioni .. poveri noi!!!!! Credo che, sia da imprenditrice edile sia da consulente del lavoro è uan vera ingiustizia tutto ciò.!!! Non era necessario riempirci di ulteriori e inutili admepimenti
Cordiali saluti
Danila Papalia
Luca Giarola
Posted at 15:42h, 10 FebbraioBuongiorno Danila, grazie.
Parlando con diversi professionisti, che mi hanno chiesto supporto per casi su loro clienti in tema di appalto e che mi hanno raccontato dal loro punto di vista la situazione, non posso che darle ragione.
Nell’ottica del professionista che segue l’azienda diventa sempre più complesso gestire il cliente, perchè viene sommerso di adempimenti “burocratici” sempre più stringenti. Tra l’altro la normativa sugli appalti è complessa e specifica.
La cosa peggiore che mi dicono è che per seguire questi adempimenti, viene tolto altro tempo al professionista per la sua attività di consulenza vera e propria al cliente, che è quella a più alto valore. E che non possono materialmente conoscere “tutte” le normative su “tutti” i settori, di cui l’appalto ne è solo uno.
Nel mio piccolo oltre alle consulenze “smart”, sto cercando di dare degli strumenti gratuiti di immediata utilità anche per i professionisti in tema di appalto (es “manuale spiccio per il responsabile per l’appalto regolare” o molti altri)
Per quanto riguarda il fornitore in appalto (io parlo del settore logistico, che è quello che conosco meglio), la ragione della norma è anche comprensibile.
Recuperare quanto viene ogni anno malversato o evaso del tutto è complicato, e per lo Stato sappiamo che vale la regola “Qualcuno, alla fine, deve comunque pagare”.
Così fa in modo che il controllo sia a carico del committente.
Le modalità in cui ha messo in piedi il tutto però non è semplice e mette obblighi sul committente belli pesanti. Se ben consigliato e con i giusti strumenti comunque si mette in pratica senza patemi, glie lo garantisco. Anche perchè fra un pò secondo me tocca al “Reverse Charge”… (parlo per il settore logistico, altri settori dovrebbero già avere questa norma attiva)
Però come buona notizia, è di questi giorni la notizia che il “durf” dovrebbe essere stato finalmente messo a disposizione, ed è causa esimente soggettiva per il fornitore, e non è eccessivamente restrittiva come requisiti.
Avanti tutta Danila, ricordiamoci sempre che chi riesce a fare impresa in Italia ha i numeri per superare ogni difficoltà 😉